E’ possibile revocare l’incarico all’amministratore di condominio se si rtiene non sia più meritevole di fiducia. ecco come fare.
Vivere in un palazzo può non essere semplice per tutti, specialmente se si è reduce da anni in cui si aveva la possibilità di abitare in un’abitazione autonoma, che dava quindi una maggiore idea di libertà. Cercare di fare il possibile per preservare i rapporti con gli altri residenti è importante, anche se le discussioni, anche accese, non possono essere escluse del tutto. Questo rende ancora più importante la figura dell’amministratore di condominio, che dovrebbe essere super partes e vigilare su spese ed episodi spiacevoli, se dovessero esserci.
La sua figura è obbligatoria per legge negli stabili con più di otto condòmini, per questo è fondamentale puntare su una persona che si reputa affidabile e che si pensa sia in grado di gestire al meglio il ruolo. L’affidamento dell’incarico va approvato dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, anche se non è detto ovviamente che con il trascorrere del tempo la situazione non possa cambiare e si pensi sia necessario cambiare, arrivando a revocare l’incarico.
Revocare l’incarico all’amministratore di condominio: come fare
A svolgere l’incarico di amministratore di condominio può essere sia una persona fisica, sia una società, in entrambi i casi è necessario essere in possesso di alcuni requisiti ben precisi. Non si possono avere alle spalle condanne penali per certi reati (contro la Pa, contro l’amministrazione della giustizia, contro il patrimonio e altro), si deve essere in possesso di un diploma e avere frequentato un corso di formazione professionale.
Il contratto che sottoscrive il prescelto ha durata di un anno, una volta scaduti i primi dodici mesi l’assemblea può decidere se sia necessario discutere il rinnovo, questo scatta in automatico se non ci sono richieste alternative da parte dei condomini. Una volta sottoscritto l’accordo, sono diversi i compiti che si trova a svolgere, tutti estremamente importanti, per questo è determinante scegliere una persona che si ritiene sia meritevole di farlo.
L’amministratore di condominio deve infatti eseguire le delibere assembleari, gestire le spese necessarie a garantire i servizi comuni, verificare che tutti rispettino il regolamento condominiale, vigilare sulle parti comuni e occuparsi della loro manutenzione, riscuotere le somme che i singoli condòmini devono versare e predisporre il consuntivo delle spese a fine gestione per poter giustificare uscite ed entrate.
La situazione nel tempo potrebbe ovviamente cambiare, per questo ci si può rendere conto di voler concedere il ruolo a qualcun altro. In casi simili c’è però una procedura ben precisa da seguire, che è necessario rispettare, per fare in modo che tutto sia regolare. A disciplinare come muoversi ci pensa l’articolo 1129 del Codice Civile, che mette in evidenza due diversi tipi di revoca, quella giudiziale, per gravi irregolarità, su ricorso di uno o più condomini. e quella assembleare, che può essere anche non motivata.
Si può interrompere il rapporto per giusta causa, nel caso in cui si verifichino alcune situazioni ritenute gravi. In genere rientrano in questa categoria irregolarità nei conti e nelle fatture relative alle attività necessarie alla vita e alla manutenzione condominiale, mancate comunicazioni sulle revisioni dei valori millesimali, appropriazioni indebite dal conto corrente condominiale, gestione poco trasparente delle finanze, rifiuto o ritardo nell’eseguire le decisioni prese in assemblea, mancata compilazione dei registri condominiali e dei verbali degli incontri, scarsa trasparenza in merito al personale impiegato nell’effettuare lavori per lo stabile, giusto per fare alcuni esempi.
Qualora si verifichi una di queste ipotesi, l’assemblea può deliberare a maggioranza semplice di ritirare la nomina all’amministratore di condominio, senza che questi riceva alcuna buonuscita. Chi è a conoscenza di un comportamento poco corretto ma non può contare sul seguito di altri residenti, può comunque rivolgersi al Tribunale indicando l’accaduto.
Si può comunque fare la revoca anche in assenza di giusta causa, con voto a maggioranza semplice in assemblea, basta che ci siano dei motivi che hanno portato a venire meno della fiducia nei suoi confronti. L’interessato potrà però ricevere un risarcimento, in genere pari alla parte di compenso annuale non ancora corrisposta.