Pagamento ritardato delle quote condominiali, ecco quali sono le conseguenze di una dimenticanza del genere.
La vita e le relazione all’interno di un condominio sono regolate da una serie di norme inserite nel codice civile e dal regolamento approvato dall’assemblea condominiale. Una delle prerogative dell’assemblea è l’approvazione delle spese e la suddivisione dei pagamenti tra i vari condomini.
Le spese riguardano vari aspetti dalla manutenzione al riscaldamento, se centralizzato, e in genere sono connesse agli spazi e servizi comuni a tutti i condomini.
Sono chiamate a pagare queste spese i proprietari, gli affittuari e tutti colori che hanno un diritto reale di godimento sull’unità abitativa (usufrutto, uso, abitazione e così via). Le quote condominiali devono essere versate periodicamente dai condomini, secondo le scadenze decise dall’assemblea. Ma cosa succede in casi di pagamento ritardato?
Il pagamento delle quote condominiali deve essere effettuato alla scadenze indicate, sapendo che la mora scatta immediatamente dopo la scadenza senza che sia necessaria una comunicazione dell’amministratore in tal senso. Bisogna poi sapere che la legge non prevede dei periodi di tolleranza nel versamento. Significa che l’amministratore potrebbe agire anche il giorno dopo la scadenza del termine.
In altre parole la lettera di diffida non serve per far partire eventuali azioni giudiziarie contro il moroso. Al più può essere inviato un avviso bonario, per il mantenimento dei rapporti di vicinato, ma non è un obbligo di legge. Da sapere che un pagamento ritardato di pochi giorni in genere non comporta degli interessi mora da versare. L’amministratore non richiede questa maggiorazione.
Tuttavia le cose possono cambiare in caso di ritardi prolungati con l’applicazione degli interessi fisati ogni trimestre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). C’è poi da considerare che anche le spese condominiali possono cadere in prescrizione (dopo 5 anni quelle ordinarie e dopo 10 le straordinarie). L’amministratore però interrompe la prescrizione, attraverso l’iscrizione dei debiti nel bilancio dell’anno in corso, con l’approvazione dell’assemblea, o mediante una lettera di diffida al condomino moroso.
La legge obbliga l’amministratore ad agire contro il condomino moroso, entro sei mesi dalla chiusura dell’anno di gestione e non dalla scadenza della rata non versata. Se nonostante le richieste il condomino non salda le quote, l’amministratore può impedire al moroso la fruizione dei servizi comuni, compresi acqua e riscaldamento centralizzato.
A questo punto l’amministratore può richiedere al giudice un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e dare il via alla procedura per il recupero del credito. Infatti se non avviene il pagamento, si invia l’atto precetto con la richiesta di pagamento entro 10 giorni. Dopodiché l’ulteriore mancato pagamento fa scattare il pignoramento dei beni del moroso.
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