Capire come considerare le porte esterna dei balconi è importante per chi vive un condominio, altrimenti si rischia un salasso.
Vivere in condominio può non essere il massimo per tutti, soprattutto se prima si è sempre abitato in un’abitazione privata, per questo si può pensare di avere meno libertà rispetto a quelle che si vorrebbero. Rispettare il regolamento valido per tutti i condomini è certamente importante, anche se questo non esclude la possibilità di incorrere in discussioni con le altre persone residenti nel palazzo.
In casi simili risulta essere importante comprendere innanzitutto quale sia la gestione degli spazi, non ci sono grossi dubbi su come lo spazio all’interno dell’appartamento sia personale, qualche dubbio in più invece potrebbe esserci in merito alla parte esterna dei balconi, c’è chi può ipotizzare questa possa rientrare tra le parti in comune, se così fosse la sua gestione risulta essere differente.
Parte esterna dei balconi: chi se ne deve occupare?
Modificare alcune parti della propria casa, per gusto personale o per eventuali disagi che richiedono una riparazione, può essere più che normale, si tratta di una circostanza che può essere messa in conto soprattutto con l’usura. Se si vive in condominio, però, la situazione può essere differente, resta da capire a quale punto ci si possa riferire per capire come comportarsi.
Uno dei dubbi più difficili da sciogliere riguarda la parte esterna dei balconi, non tutti sanno se rientrino tra le componenti private o se sia una delle parti in comune dello stabile. Distinguere è determinante, così da avere la certezza su chi debba prendersi carico delle spese. In questo caso è necessario fare una distinzione importante, a cui non tutti potrebbero avere pensato: se i frontalini svolgono funzione estetica o decorativa, quindi sono ritenuti fondamentali per l’aspetto che ha l’edificio, dovrebbero rientrare tra le parti comuni, in caso contrario sarà il proprietario dell’appartamento a prendersi carico dell’importo.
Anche in questo caso la classificazione non è così semplice, nella maggior parte dei casi però se la parte esterna dei balconi non risulta essere lineare, ma presenta qualche disegno o un colore diverso rispetto alla facciata possiamo parlare di una funzione decorativa. In caso contrario, come accade nella maggior parte dei casi, troviamo invece i balconi “aggettanti”, ovvero quelli che sporgono dalla facciata, possiamo considerarli parte integrante dell’unità abitativa, quindi privati.
Se si volesse intervenire in qualche modo cambiando lo stato dei balconi decorativi la situazione riguarderebbe inevitabilmente anche chi non li utilizza. Su questo la Cassazione è stata chiara: “quando i frontalini dei balconi costituiscono elementi decorativi, e pertanto rientrano tra le parti comuni del condominio, le spese relative al rifacimento degli stessi sono da frazionarsi tra i condomini in proporzione alle rispettive quote di proprietà”. A quel punto si deve seguire l’articolo 1123 del Codice Civile, secondo cui il conto da pagare va diviso fra tutti, proporzionalmente alle rispettive quote di proprietà