Danni all’appartamento causati da ditta di lavori: chi ne risponde?

Come agire in caso di danni all’appartamento per lavori. Paga la ditta che li svolge? Vediamo come ottenere il risarcimento.

Una delle condizioni più frequenti in un condominio riguarda la necessità di lavori di manutenzione edilizia degli spazi comuni. In un caso del genere l’assemblea decide di incaricare una ditta specializzata di effettuare i lavori, per esempio per la riparazione dell’ascensore o per la risistemazione del tetto o del solaio.

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Danni all’appartamento causati da ditta di lavori: chi ne risponde?-Unioneinquiliniroma.it

Ma cosa succede se la ditta incaricata dei lavori procura un danno a uno degli inquilini? A chi occorre rivolgersi per ottenere il risarcimento, all’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio o direttamente alla ditta che ha effettuato la manutenzione? Questa situazione può lasciare dei dubbi, ma le opportunità di intervento non mancano.

Danni all’appartamento, chi paga?

In una circostanza del genere sapere come intervenire fa risparmiare tempo e inutili discussioni. Un condomino che si trova in una simile circostanza ha diverse soluzioni per richiedere il risarcimento dei danni subiti. Diciamo che la scelta tra ditta e condominio su cui rivalersi dipende dalla valutazione del soggetto che ha maggiori possibilità di solvibilità, cioè maggior capacità di far fronte all’impegno finanziario.

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Danni all’appartamento, chi paga?-Unioneinquiliniroma.it

La legge indica ambedue le possibilità per la richiesta di risarcimento in una situazione del genere. I danni possono essere richiesti al condominio sulla base del codice civile di sentenze della Cassazione.

Infatti il condominio è considerato dalla norma custode delle cose comuni, compresi beni e servizi. Per questo deve seguire tutte le procedure perché queste cose non comportino dei danni di alcun tipo. Quindi la responsabilità del condominio è di tipo oggettivo e prescinde dalla responsabilità nella scelta dell’assemblea della ditta o nell’attività di controllo dell’amministratore.

Se il condomino che subisce dei danni richiede un risarcimento al condominio, l’assemblea non può contestare la richiesta, dichiarandosi non responsabile. Ancora, l’assemblea non può rifiutarsi di risarcire il danneggiato, dimostrando di avere optato con attenzione per la ditta. L’amministratore può solo verificare che il risarcimento sia congruo ai danni subiti.

Dopo aver risarcito il condomino, l’amministratore può a sua volta rivalersi sulla ditta, non gravando così i condomini della spesa. Per chi subisce il danno è anche possibile rivalersi immediatamente sulla ditta che ha svolto i lavori, in quanto questa ha la responsabilità dei danni derivanti dai lavori e inoltre ha una responsabilità solidale con quella del condominio.

Quindi secondo la giurisprudenza, la responsabilità dei danni causati da cose e servizi in custodia condominiale risponde alla responsabilità solidale e il danneggiato può richiedere il risarcimento a ciascuno degli obbligati, sulla base del contributo comune alle cause del danno.

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