Quando si decide di mettere il cappotto termico è importante prestare attenzione perché ci vuole poco per incappare nell’abuso edilizio e avere guai: ecco che cosa fare.
Sono tante le famiglie che stanno optando per l’isolamento termico, il cui scopo principale è quello di ridurre al minimo il flusso di calore: sia impedendo al calore di uscire da uno spazio caldo, come una casa in inverno, sia impedendo al calore di entrare in uno spazio freddo, come una casa in estate. Tuttavia, bisogna conoscere ogni norma prima di avviare i lavori.
Uno degli isolamenti termici più utilizzati è il cappotto termico, che può essere realizzato sia internamente che esternamente, ed è un intervento che va a migliorare l’abitazione. In sostanza, si applicano una serie di pannelli solari che hanno il compito di isolare l’edificio e creare spessore verso l’interno o l’esterno.
Tuttavia, ci sono alcune circostanze in cui l’installazione potrebbe causare il mancato rispetto delle normative ed è facile incappare nell’abuso edilizio. Questo perché potrebbe non esserci il distanziamento legale tra gli edifici o si potrebbe creare una nuova cubatura. Proprio di recente si è espresso il TAR Lazio.
Cappotto termico, attenzione all’installazione: il caso del TAR Lazio
Il caso del TAR Lazio ha coinvolto un immobile il cui miglioramento dell’isolamento termico tramite l’installazione del cappotto termico aveva provocato un aumento dello spessore delle pareti tra i 20 e i 45 cm che ha causato la variazione volumetrica della struttura e il non rispetto delle distanze di confine secondo la normativa.
La proprietaria dell’edificio ha provato a far valere le sue tesi in merito alla legittimità del cappotto termico, ma tutte le motivazioni messe in atto sono state respinte dal tribunale amministrativo. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso e ha confermato l’ordinanza di rimuovere le opere abusive perché realizzato in maniera illegittima.
Tra l’altro, le motivazioni della ricorrente sono state rigettate anche perché non è stata fornita nessuna prova della riduzione di valori di trasmittanza termica (ex d.Lgs. 192/2005) ed è avvenuto un superamento del limite di 25 cm dell’aumento di spessore delle pareti esterne (ex art. 12 della L.R. 6/2008). A ciò, inoltre, i giudici hanno messo in evidenza anche altre criticità.
L’immobile del caso si trova all’interno di una zona soggetta a vincoli ambientali, sismici e paesaggistici, per questo i lavori realizzati senza autorizzazione devono essere demoliti. Le opere abusive in queste aree, infatti, hanno un impatto notevole, per questo i lavori devono essere per legge valutati dagli enti competenti, cosa che non è stata fatta. Per questo motivo è sempre molto importante informarsi bene prima di eseguire dei lavori.