La caparra confirmatoria è uno strumento di tutela applicato al contratto di compravendita, ma attenzione a questo dettaglio: si possono perdere molti soldi.
Il concetto di caparra, ovvero di versamento di una somma di denaro come garanzia, è conosciuto da chiunque abbia effettuato anche solo una prenotazione di un posto letto in un albergo. Si tratta infatti di uno strumento di tutela di cui si avvalgono le strutture ricettive, ma anche i proprietari di casa che cedono in affitto (breve o lungo) l’utilizzo dell’immobile di proprietà.
Nel caso delle prenotazioni di stanze d’albergo, o case vacanze, la caparra è generalmente di tipo penitenziale, cioè si tratta di una tutela secca di cui si avvale chi presta il servizio qualora l’altra parte che ha stipulato l’accordo dovesse recedere e risultare inadempiente. Ovviamente la caparra penitenziale spetta a chi doveva usufruire del servizio qualora sia la struttura o il proprietario dell’immobile ad essere inadempiente.
La caparra può essere anche di tipo confirmatoria, solitamente questo tipo di tutela viene inserita all’interno di un contratto di compravendita immobiliare ed ha come principale funzione quella di tutelare il venditore da eventuali inadempienze dell’acquirente (ad esempio qualora receda autonomamente dal contratto). Questo perché si suppone che il venditore possa essere il soggetto più a rischio danno, essendosi esso privato la possibilità di cercare migliori offerenti. Va precisato tuttavia che funge da tutela anche per l’acquirente nel caso contrario.
Chiarito questo, di seguito elenchiamo le varie funzioni della clausola confirmatoria:
Abbiamo detto dell’esistenza delle due tipologie di caparra, ma non la differenza. Se quella penitenziale è una tutela secca, dunque non revocabile una volta inserita nel contratto, quella confirmatoria offre la chance di rifiutare il semplice versamento della caparra qualora si subisca un danno.
Trattandosi di una cifra forfettaria inserita di routine all’interno dei contratti di compravendita immobiliare, infatti, non è detto che l’ammontare della caparra corrisponda a quello del danno subito. Accettare la caparra dunque potrebbe far perdere una parte della somma spettante per il danno subito.
In caso di inadempimento di una delle due parti, infatti, il contratto può essere risolto attraverso la recessione della parte danneggiata dall’accordo e dal trattenimento della caparra. Nel caso la parte danneggiata sia chi ha versato la caparra, questa ha il diritto di ricevere il doppio del valore fino a quel momento corrisposto, ma se accetta questa condizione in futuro non potrà chiedere risarcimenti per danni subiti.
L’alternativa è quella di rivolgersi al giudice di pace per richiedere il risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento del contratto, va però precisato che in questo caso il richiedente dovrà dimostrare in tribunale il danno subito e la stima dello stesso. Può, qualora volesse far rispettare il contratto (magari perché vuole assolutamente il possesso dell’immobile), chiedere invece al giudice l’esecuzione forzata dell’adempimento del contratto e i danni per il ritardo nel rispetto dell’accordo preso.
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