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Norme e Regolamenti

Affitti brevi: Il Ministero del Turismo ha prorogato l’obbligo di CIN al 1° gennaio 2025

Il Ministero del Turismo ha confermato lo slittamento dell’obbligo di CIN per gli affitti brevi al 1° gennaio 2025. Scopriamo le ultime novità. 

La scadenza del 2 novembre 2024 per la dotazione del Codice Identificativo Nazionale è stata prorogata al 1° gennaio 2025. L’avviso è stato pubblicato dal Ministero del Turismo il 22 ottobre e ha come destinatari i proprietari di immobili che guadagnano con gli affitti brevi.

Affitti brevi: Il Ministero del Turismo ha prorogato l’obbligo di CIN (Unioneinquiliniroma.it)

L’articolo 13-ter del DL 145/2023 ha introdotto l’obbligo di CIN per affitti brevi. La normativa è stata modificata, dunque, al fine di regolamentare e garantire una maggiore trasparenza per le strutture ricettive. Il Codice Identificativo Nazionale è una novità molto importante all’interno del settore turistico italiano. Parliamo di un codice assegnato alle strutture che ospitano turisti, dagli hotel alle strutture extralberghiere fino agli affitti brevi.

Il proprietario dell’immobile dovrà fare domanda di codice al Ministero del Turismo o rischia di incorrere in pesanti sanzioni. Al CIN è collegata una Banca Dati Nazionale che raccoglie le informazioni su tutte le strutture registrate. L’obiettivo è un controllo più accurato sugli affitti brevi e una migliore gestione delle attività ricettive. Da normativa l’obbligo del CIN sarebbero dovuto entrare in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ossia il giorno 2 novembre 2024. Ora il Ministero del Turismo ha comunicato uno slittamento della scadenza al 1° gennaio 2024.

Dal 1° gennaio tutti con il CIN: chi guadagna con gli affitti brevi deve adeguarsi

I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di affitto per finalità turistiche, i locatori di immobili ad uso abitativo destinati ad affitti brevi hanno un’unica scadenza da rispettare per munirsi di CIN, il 1° gennaio 2025. Chi non ottempererà all’obbligo pagherà pesanti sanzioni, da 800 a 8 mila euro per la messa in locazione di una struttura sprovvista di Codice Identificativo Nazionale e da 500 a 5 mila euro per la mancata esposizione del CIN nell’immobile o nell’annuncio pubblicitario.

Dal 1° gennaio tutti con il CIN: chi guadagna con gli affitti brevi deve adeguarsi (Unioneinquiliniroma.it)

Sanzioni rimandate, dunque, dal 2 novembre al 1° gennaio 2025 grazie alla proroga del Ministero del Turismo che ha voluto optare per una scadenza unica per tutti. La richiesta di CIN deve essere inoltrata accedendo alla piattaforma BDRS (Banca Dati Strutture Ricettive) tramite sito ministeroturismo.gov.it. Attraverso una procedura telematica di assegnazione del CIN si potrà ottemperare al proprio obbligo. Contemporaneamente alla domanda di codice, il contribuente dovrà attestare il rispetto delle norme di sicurezza nella struttura ricettiva (DL 145/2023).

Oltre che per i proprietari di abitazioni ed edifici che guadagnano con affitti brevi o comunque ospitando turisti, sono previsti adempimenti anche per i portali telematici che permettono la prenotazione dei soggiorni (AIRNB ad esempio). Questi non dovranno pubblicizzare strutture prive di CIN a partire dal 1° gennaio 2025. La proroga, dunque, vale anche per le piattaforme. I locatori hanno l’obbligo di dichiarare al portale telematico di locazione a breve termine se l’unità immobiliare è registrata o soggetta a procedura di registrazione e fornire il numero di registrazione per consentire alla piattaforma di poter proporre l’immobile.

Valentina Trogu

Giornalista pubblicista, Web content writer, scrittrice e mediatrice familiare. Laureata in sociologia-analisi delle politiche sociali. Mi occupo della stesura di articoli toccando varie tematiche tra cui economia, salute, tecnologia, attualità. In questo modo posso coltivare la mia passione per la scrittura e cercare di rendere fruibili le informazioni ad un maggior numero di persone.

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